CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 22
ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 12 lug 1962
Il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora, non sia in grado di avvertire l'azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.
In caso di denunciata malattia, la Direzione ha facoltà di farla controllare da un medico di propria fiducia.
Il lavoratore che, senza giustificazione, sarà rimasto assente dal lavoro per tre giorni di seguito, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua discrezione, accordare per giustificati motivi, permessi o brevi congedi con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo richiesta scritta del lavoratore.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a) 15 giorni con corresponsione della retribuzione e, a sua richiesta, altri 15 giorni non retribuiti, se effettivo;
b) 8 giorni dei quali 7 retribuiti, se assunto a termine.
Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o di un genitore o di un figlio saranno concessi al lavoratore tre giorni di permesso con corresponsione della retribuzione. Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto è ridotto a due giorni.
Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.
Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate a sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-22