CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 26

MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 12 lug 1962
Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria purchè ciò non importi peggioramento economico o morale della sua condizione. Al lavoratore che in forma esplicita e dietro preciso mandato sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue di altro lavoratore di categoria o classe superiore, deve essere corrisposta in aggiunta alla sua retribuzione una indennità temporanea pari alla differenza tra le due retribuzioni base minime. Quanto sopra non si applica agli impiegati di categoria I e II, per un periodo di sostituzione non superiore a 10 giorni. Qualora detto limite venisse superato, il compenso di cui al precedente capoverso avrà decorrenza dal primo giorno di sostituzione. La speciale indennità corrisposta al lavoratore per la temporanea sostituzione non dovrà essere superiore alla retribuzione che gli competerebbe nel caso di definitivo passaggio di categoria o classe. Il passaggio del lavoratore alla categoria o classe superiore avverrà senz'altro dopo trascorso un periodo continuativo di tre mesi o di sei mesi non continuativi entro il periodo di un anno, salvo il caso che la sostituzione sia dovuta a malattia, gravidanza, infortunio, chiamata o richiamo alle armi o aspettativa. In quest'ultimo caso, il passaggio di categoria o classe avverrà solo dopo che il lavoratore avrà compiuto dodici mesi continuativi di sostituzione, fermo restando il trattamento economico di cui sopra. I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato potranno dopo venti anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacità lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione della categoria cui appartenevano. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinata alla possibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile. Lo stesso trattamento sarà accordato al personale di qualunque servizio che abbia una anzianità anche inferiore ai venti anni, ed abbia subito per cause di servizio gravi menomazioni fisiche. In questi casi gli aumenti periodici di anzianità verranno calcolati sulla retribuzione base minima della categoria di provenienza. Nelle aziende in cui per particolari ragioni alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non avranno l'effetto di interrompere il servizio agli effetti previ sti dall'8° comma del presente articolo. Nel periodo di avvicendamento il lavoratore conserverà la retribuzione globale ad eccezione delle indennità speciali che gli spettavano in base al presente contratto in quanto addetto a determinati lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo