CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 10

ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

In vigore dal 12 lug 1962
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito ordine di servizio previo esame con la Commissione interna. Per il personale comandato a recarsi per ragioni di servizio in località diverse dalla sede degli Uffici e servizi dell'azienda e semprechè dette località siano situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio urbano di trasporto, il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa è computato sull'orario di lavoro. Specificatamente tale computo avverrà quando si tratti di lavori che si effettuano in località variabile e il luogo del lavoro venga a trovarsi oltre il capolinea, suddetto. Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-10

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