CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 8

BENEMERENZE NAZIONALI

In vigore dal 12 lug 1962
1. Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zona di operazioni nelle guerre 1915-18, 1935-36, 1940-45 (compresi in questi i partigiani combattenti e gli adibiti alla bonifica di campi minati), verrà riconosciuta una anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie, dell'assenza, per malattia, del preavviso e del trattamento di quiescenza come a qualunque altro effetto previsto dal presente contratto nella seguente misura: a) per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno 6 mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di militari o assimilati o che sono stati adibiti alla bonifica di campi minati, il tempo trascorso nei reparti suddetti è computato in aumento all'anzianità. Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per difetto, quelle superiori a 6 mesi per eccesso; b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti o dai campi minati per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti suddetti; c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, sarà computato come servizio prestato nei reparti combattenti o nei campiminati, quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio; d) sono inoltre dovute: 1°) una maggiore anzianità convenzionale di servizio di due anni per coloro che siano decorati al valore ovvero siano mutilati od invalidi ascritti alle prime sei categorie; 2°) una maggiore anzianità convenzionale di 1 anno per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra od abbiano riportato ferite ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie. Le anzianità di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) sono cumulabili fra loro. Non sono cumulabili fra loro quelle di cui ai punti 1° e 2° della lettera d) 2. Ai mutilati ed invalidi del lavoro, ai mutilati ed invalidi civili di guerra ed a quelli per servizio militare verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati di guerra. Per il riconoscimento ai mutilati ed invalidi del lavoro degli stessi benefici dal presente articolo in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ciascun mutilato ed invalido del lavoro che ne abbia diritto, dovrà. essere considerato facente parte della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato od invalido di guerra con pari lesioni o infermità, sulla base della tabella A allegata alla citata legge 10 agosto 1950, n. 648. Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione ad una delle categorie previste per i mutilati di guerra, l'assegnazione verrà fatta dalla competente Commissione Medica Militare cui spetta stabilire la classificazione in categoria dei mutilati ed invalidi di guerra su presentazione dell'accertamento medico fatto dall'I.N.A.I.L. 3. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata: a) dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra., rilasciati dalla Autorità militare; b) per i partigiani combattenti e per gli adibiti alla bonifica dei campi minati, da un documento rilasciato dalla competente Autorità: c) per i reduci della prigionia, da una dichiarazione della competente Autorità militare, comprovante tale qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia; d) per i reduci dalla deportazione, la qualità dovrà risultare da attestazione del Prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede; e) per gli invalidi delle guerre 1915-18, 1935-36 e 1940-45, la qualifica, di invalido e la relativa categoria dovranno risultare da un certificato rilasciato dal Ministero del Tesoro Direzione Generale delle Pensioni di Guerra; f) comunque da tutti quei documenti che siano ritenuti necessari per meglio dimostrare il passato militare del richiedente. 4. La richiesta per ottenere i benefici di cui sopra, con la eventuale riserva di presentare successivamente i documenti di cui al precedente punto 3, deve essere inoltrata all'Azienda, a pena di decadenza, dal lavoratore già in servizio effettivo entro tre mesi dal 15 giugno 1960, e dal lavoratore di nuova assunzione entro un mese dalla data di conferma in servizio effettivo. In caso di riconoscimento ufficiale del titolo sopravvenuto successivamente, la richiesta stessa, sempre a pena di decadenza, deve essere presentata entro tre mesi dalla data del riconoscimento. 5. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo, coloro che già abbiano goduto di tali benefici presso altre aziende od enti e ciò fino al limite dei benefici effettivamente goduti. 6. Le anzianità convenzionali di cui sopra, agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, operano come un'aggiunta, fittiziamente successiva nel tempo, all'anzianità di servizio: quindi ogni anno di anzianità convenzionale comporta una maggiorazione del 3% sulla retribuzione base e sulla indennità di contingenza da aggiungersi alle altre maggiorazioni già dovute per le anzianità di servizio effettivamente compiuto. 7. Per il personale in servizio il calcolo dell'anzianità convenzionale a norma del presente articolo verrà fatta con decorrenza dalla data della domanda. 8. Per quanto non previsto nel presente articolo vengono richiamate le disposizioni di cui agli del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; all', comma 2, del regio decreto 29 settembre 1923, n. 2073, al regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137 e alle altre disposizioni legislative in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-8

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