CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 2

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

In vigore dal 12 lug 1962
L'assunzione del personale viene effettuata dalla azienda in conformità alle norme di legge e contrattuali. Nelle assunzioni verrà data la precedenza, a parità di merito e di requisiti ai figli dei dipendenti deceduti, collocati a riposo o in servizio. L'aspirante dovrà sottoporsi a visita da parte di medico di fiducia dell'azienda per l'accertamento della sua sana costituzione fisica, dell'idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto nonché dell'assenza di malattie contagiose. Qualora si presentasse vacanza di posto e questo non dovesse essere soppresso, se nell'azienda vi sarà l'elemento idoneo per qualità e capacità a ricoprirlo, avrà la precedenza. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera nella quale dovranno essere specificati: 1) la data d'inizio del rapporto di lavoro; 2) le mansioni che il lavoratore dovrà, svolgere normalmente nonché la relativa, categoria di assegnazione; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata del periodo di prova. Qualora l'azienda richiedesse per l'assunzione il possesso di scuola media superiore, il lavoratore dovrà essere inquadrato almeno nella 2a categoria impiegati. Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge. A tutti gli effetti del presente contratto si intende per dipendente "effettivo" il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a termine e che abbia superato il periodo di prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-2

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