CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 37
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 12 lug 1962
In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-37