CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 34
ASSISTENZA DI MALATTIA
In vigore dal 12 lug 1962
Ai dipendenti dell'azienda ed ai loro familiari conviventi a carico spetterà in caso di malattia, l'assistenza medico-farmaceutica, ginecologica, ospedaliera, specialistica ecc.
L'assistenza di malattia spetta anche ai pensionati e ai loro coniugi viventi a carico e in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite purchè goda della pensione di riversibilità.
L'assistenza di cui ai comma precedenti è affidata alle casse mutue aziendali e al Comugas secondo le norme contenute nell'allegato B del presente contratto.
Da detta assistenza sono esclusi i dipendenti in prova o con contratto a termine.
I contributi per l'assistenza di malattia ai lavoratori in servizio e ai loro familiari saranno a carico delle aziende in misura eguale a quella fissata dalla legge e da accordi generali per gli impiegati dell'industria.
Ove per la necessità di una migliore assistenza le parti, con separato accordo stabilissero una misura dei contributi superiore a quella anzidetta, la differenza in più sarà corrisposta per metà dalle aziende e per metà dai lavoratori. Tale differenza non dovrà superare nel suo complesso 1'1,25 % della retribuzione globale.
Attualmente il contributo per l'assistenza di malattia è del 6,05% delle retribuzioni globali di cui lo 0,75 % a sensi del comma precedente, ripartito in parti uguali fra aziende e lavoratori.
Per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi da suddividersi nella misura di 2/3 (due terzi) a carico delle aziende e di 1/3 (un terzo) a carico dei lavoratori, verranno determinati anno per anno con separato accordo.
Agli effetti del calcolo dei contributi, nella retribuzione globale si devono comprendere anche gli elementi specificati nel D.L.L. 1° agosto 1945, n. 692 alla lettera A).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro non è ammesso nè a favore delle aziende nè a favore dei lavoratori alcun rimborso dei contributi versati.
Su richiesta di una delle organizzazioni stipulanti potranno essere riesaminate le misure dei contributi mutualistici di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-34