CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 32

ASSICURAZIONE INFORTUNI

In vigore dal 12 lug 1962
Ferma l'osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'Azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta. Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'Azienda integrerà le prestazioni di legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennità pari a cinque retribuzioni globali annue in caso di invalidità permanente totale. L'eventuale importo della rendita annua liquidata dagli istituti assicuratori, capitalizzata al 5 % verrà detratto dall'importo di cui sopra e la differenza sarà liquidata in una unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari compresa la indennità di preavviso e il trattamento di previdenza. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle Aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale, o comunque qualora il grado di tale invalidità superi il 70 %, l'Azienda integrerà le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle sei annualità globali di retribuzione salvo la detrazione di cui al comma precedente. Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre Aziende adotteranno sistemi equivalenti. L'azienda corrisponderà al dipendente l'intera retribuzione fino alla guarigione clinica nei casi di assenza dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, trattenendo quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione da Enti di previdenza assistenziali ed assicurativi in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto. Per " importo della rendita annua " liquidata dagli istituti assicuratori capitalizzata al 5 % deve intendersi il capitale di copertura della rendita da infortunio calcolato alla data di decorrenza della rendita stessa, mediante le stesse basi tecniche adottate dalla I.N.A.I.L., eccezion fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella misura del 5 %. Le parti predisporranno d'accordo apposite tabelle per facilitare il calcolo dei singoli casi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-32

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