CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 33

TRATTAMENTO DI MALATTIA E CONVALESCENZA

In vigore dal 12 lug 1962
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia compresa quella da infortunio, l'Azienda conserverà il posto al dipendente effettivo per i seguenti periodi massimi: a) 8 mesi per anzianità non superiori a 3 anni; b) 12 mesi per anzianità, superiori a 3 anni. Detti periodi debbono essere considerati come servizio prestato a tutti gli effetti. Sono considerate assenze per malattia quelle per cure termali indispensabili alla cura di malattia che sia di impedimento alla prestazione di servizio e sia accertata come tale dall'Azienda. Superati i limiti di tempo di cui alle lettere a) e b) su richiesta del lavoratore impossibilitato a riprendere servizio sarà concessa una aspettativa nella misura massima di un anno, a sensi dell'. Durante l'interruzione dovuta a malattia, l'Azienda corrisponderà al dipendente: 1) per anzianità fino a 7 anni compiuti la retribuzione globale per la prima metà dei periodi massimi sopra indicati ed il 60% di essa per la seconda metà dei periodi stessi; 2) per anzianità superiore ai 7 anni la retribuzione globale per i primi 8 mesi ed il 60% per i residui 4 mesi. Quando l'assenza sia dovuta ad incapacità temporanea conseguente a malattia professionale, anche se non coperta da assicurazione, l'azienda corrisponderà la retribuzione intera sino alla guarigione clinica. Qualora al lavoratore colpito da infortunio sia dovuta nel corso degli ultimi 15 giorni di lavoro la indennità per mutamento di mansioni, tale indennità gli verrà corrisposta anche durante la assenza temporanea conseguente all'infortunio. Nella retribuzione corrisposta durante l'assenza per malattia viene assorbito fino a concorrenza quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto. Alla scadenza dei termini massimi indicati alle lettere a) e b) dei 1° comma e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda ove proceda al licenziamento del lavoratore gli corrisponderà il trattamento di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine lavoro e senza preavviso. Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quello che intervenga non oltre trenta giorni dalla cessazione della malattia precedente. Qualsiasi divergenza sullo stato di malattia potrà essere rimessa al giudizio di un collegio composto da un medico di fiducia dell'azienda, da un medico di fiducia del lavoratore e da un terzo medico che presiederà il collegio designato d'accordo dai primi due medici. Ove una delle parti non designasse il proprio medico di fiducia entro cinque giorni dal ricevimento della designazione dell'altra parte, la decisione sarà resa dal solo medico designato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-33

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