CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 18
18 / 112QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 12 lug 1962
L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente entro il mese di maggio, una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizi prestato nell'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-18