CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 4
RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
In vigore dal 22 dic 1960
Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione per gli operai:
1) documenti (vedi regolamentazione operai);
2) visita medica (vedi regolamentazione operai limitatamente al 1° comma);
3) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi regolamentazione operai);
4) orario di lavoro (vedi regolamentazione operai);
5) lavoro a turno e lavoro continuato (vedi regolamentazione operai);
6) cambio delle squadre per lavoro continuo (vedi regolamentazione operai);
7) riposo settimanale (vedi regolamentazione operai);
8) assenze (vedi regolamentazione operai);
9) indumenti di lavoro (vedi regolamentazione operai);
10) indennità in caso di morte (vedi regolamentazione operai);
11) disciplina del lavoro (vedi regolamentazione operai);
12) licenziamenti disciplinari (vedi regolamentazione operai).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-4-3