CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIIParte TERZA

Art. 4

RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

In vigore dal 22 dic 1960
Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione per gli operai: 1) documenti (vedi regolamentazione operai); 2) visita medica (vedi regolamentazione operai limitatamente al 1° comma); 3) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi regolamentazione operai); 4) orario di lavoro (vedi regolamentazione operai); 5) lavoro a turno e lavoro continuato (vedi regolamentazione operai); 6) cambio delle squadre per lavoro continuo (vedi regolamentazione operai); 7) riposo settimanale (vedi regolamentazione operai); 8) assenze (vedi regolamentazione operai); 9) indumenti di lavoro (vedi regolamentazione operai); 10) indennità in caso di morte (vedi regolamentazione operai); 11) disciplina del lavoro (vedi regolamentazione operai); 12) licenziamenti disciplinari (vedi regolamentazione operai).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-4-3

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