CCNL del 28 marzo 1958 Parte I›Parte PRIMA
Art. 9
DURATA DEL CONTRATTO
In vigore dal 22 dic 1960
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1 aprile 1958 ed avrà durata sino al 31 marzo 1960. Da tale data il contratto stesso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R.R.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-9