CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 3
VISITA MEDICA
In vigore dal 22 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda prima dell'assunzione in servizio in ogni caso e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti la necessità e l'opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-3-2