CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 2

DOCUMENTI

In vigore dal 22 dic 1960
Per l'assunzione, l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione; 3) stato di famiglia (per i capo famiglia); 4) carta di identità o documento equipollente; 5) eventuale titolo di studio. Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni dei libretto di lavoro, sempre che l'operaio ne sia in possesso. L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione dell'azienda il suo domicilio e tenerla informata sugli eventuali cambiamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-2-2

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