CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 2
DOCUMENTI
In vigore dal 22 dic 1960
Per l'assunzione, l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) tessera o libretto di assicurazione;
3) stato di famiglia (per i capo famiglia);
4) carta di identità o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni dei libretto di lavoro, sempre che l'operaio ne sia in possesso.
L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione dell'azienda il suo domicilio e tenerla informata sugli eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-2-2