CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 6
APPRENDISTATO
In vigore dal 22 dic 1960
Il periodo di apprendistato, che è riferito alle categorie di mestiere, ha la durata di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, ed in ogni caso cessa al compimento dei 20 anni di età per gli uomini e dei 18 per le donne.
La retribuzione per gli apprendisti è fissata inizialmente nella misura del 60% della paga contrattualmente stabilita per gli aiuti della categoria di assegnazione con età oltre i 20 anni per gli uomini ed i 18 per le donne.
Agli apprendisti saranno applicati rispettivamente sei scatti di aumento per gli uomini e quattro scatti di aumento per le donne sulla paga iniziale in misura eguale e ad eguale intervallo di tempo durante il periodo di apprendistato di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, in modo che al termine dell'apprendistato sia raggiunta la paga contrattuale della categoria di assegnazione.
Lo stesso numero di scatti sarà applicato, con identico criterio, anche per i periodi più brevi di apprendistato nei casi di assunti con età superiore ai 17 anni se uomini e 16 anni se donne.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alla stessa attività.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge sull'apprendistato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-6-2