CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 9

OPERAI TURISTI E ADDETTI AL LAVORO CONTINUATO

In vigore dal 22 dic 1960
Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendati (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive, in considerazione del disagio inerente alla continuità della prestazione, saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale; 5% per il primo ed il secondo turno (diurni) 20% per il terzo turno (notturno). Per le prestazioni non avvicendate si considera lavoro diurno quello coincidente con il periodo compreso nel primo e secondo turno e lavoro notturno quello coincidente con il periodo del terzo turno. Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva del 5%. Il suddetto trattamento è dovuto anche nel caso di lavoro domenicale o festivo. Le maggiorazioni di cui al presente articolo fanno parte della retribuzione globale a tutti gli effetti contrattuali, meno che per le prestazioni occasionali di brevissima durata. Al fine di determinare la misura della gratifica natalizia, dei premi di anzianità e del compenso per le ferie dovute all'operaio che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno e notturno) si prenderà per base la retribuzione, vigente per i diversi turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo trascorso dall'operaio in ciascuno dei turni durante gli ultimi 12 mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-9-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo