CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 4
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
In vigore dal 22 dic 1960
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e di eventuali accordi interconfederali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-4-2