CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 5
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 22 dic 1960
L'assunzione in servizio dell'operaio è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane.
Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, nè indennità.
L'operaio che non viene confermato o che si dimette, lascerà il lavoro con il pagamento delle ore di lavoro compiute in ragione della retribuzione fissata per la categoria nella quale ha prestato servizio o nella maggior misura che fosse stata convenuta all'atto dell'assunzione.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova.
In caso di conferma il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-5-2