CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 7
ALLIEVI TECNICI
In vigore dal 22 dic 1960
Gli allievi tecnici di età minore seguono la regolamentazione degli apprendisti operai con riferimento alla paga minima tabellare degli operai di prima categoria, e per la contingenza quella degli operai di prima categoria di corrispondente età.
L'allievo tecnico di età maggiore che abbia raggiunto la maturità tecnica sarà classificato nella seconda categoria intermedi con la paga minima tabellare di tale categoria ridotta del 6%, con la contingenza della categoria predetta e con la qualifica di "sorvegliante tecnico".
Per maturità tecnica, si intende la raggiunta capacità di sostituire efficacemente gli assistenti titolari durante i periodi di assenza di questi ultimi, per una settimana lavorativa almeno.
Per dette sostituzioni il sorvegliante tecnico percepirà la retribuzione giornaliera prevista per la categoria del lavoratore sostituito, limitatamente al periodo di prestazione nella categoria stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-7-2