CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 12

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO

In vigore dal 22 dic 1960
In caso di interruzioni temporanee di lavoro per causa di forza maggiore verificatesi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. Nel caso che le interruzioni si verifichino prima, dello inizio del lavoro, all'operaio che si presentasse in fabbrica all'ora prestabilità in base all'orario di lavoro, perché non tempestivamente preavvisato dell'interruzione, sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. In tutti i casi restano fermi per l'azienda sia il diritto di rimborso a termini di legge nei riguardi della Cassa integrazione guadagni e sia la facoltà di adibire gli operai ad altri lavori durante i periodi di interruzione. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni consecutivi, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà richiedere il licenziamento con il diritto alla intera indennità maturata, compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-12

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