CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 10

CAMBIO DELLE SQUADRE PER LAVORO A TURNI

In vigore dal 22 dic 1960
Nessun operaio addetto alle macchine a lavoro continuo o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione. In tal caso all'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 25% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 40% limitatamente alle suddette due ore per il prolungamento del secondo turno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-10

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