CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 22 dic 1960
L'assunzione degli operai è regolata dalle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali. Le norme previste dal presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-1-2

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