CCNL del 28 marzo 1958 Parte IParte PRIMA

Art. 5

CARICHE SINDACALI

In vigore dal 22 dic 1960
Ai lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) che sono membri delle Commissioni esecutive delle organizzazioni provinciali o comunali dei lavoratori e del Comitato direttivo delle sezioni territoriali delle Federazioni di categoria dei lavoratori saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali. Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle Federazioni di categoria, che ne facciano richiesta, con un preavviso di almeno due mesi, il rapporto di lavoro potrà essere sospeso sino ad un massimo di due anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale e semprechè, in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-5

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