CCNL del 28 marzo 1958 Parte I›Parte PRIMA
Art. 6
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 22 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascuno istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. La previdenza e l'indennità di licenziamento per gli impiegati, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-6