CCNL del 28 marzo 1958 Parte I›Parte PRIMA
Art. 4
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
In vigore dal 22 dic 1960
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, ove possibile, il riscaldamento e ciò ai sensi di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-4