CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 14

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 22 dic 1960
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge. Per i lavoratori che siano o vengano per l'avvenire adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all' per il lavoro eseguito di domenica (v. chiarimenti a verbale).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-14

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