CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 15
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 22 dic 1960
Sono considerati giorni festivi a termine di legge:
a) tutte le domeniche;
b) la festività nazionale del 2 giugno e le tre festività del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre;
c) le seguenti altre festività:
1 gennaio (Capo d'anno);
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
- Lunedi di Pasqua;
Ascensione;
- Corpus Domini;
29 giugno (SS. Pietro Paolo);
15 agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano);
Una ricorrenza religiosa della località ove ha sede lo stabilimento che coincida possibilmente con quella del S. Patrono, da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti.
Per le festività di cui ai punti b) e c) il trattamento sarà il seguente:
1) se l'operaio non presta la sua opera, anche se la festività ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avrà diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale;
2) in caso di prestazione di lavoro sarà corrisposto, oltre al trattamento di cui sopra la retribuzione delle ore, di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 50%.
Dovrà essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1) al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendente dalla volontà del lavoratore.
Il trattamento economico di cui punto 1) del presente articolo non sarà peraltro corrisposto, per la festività di cui al punto c), nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-15