CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 13
RECUPERI
In vigore dal 22 dic 1960
È in facoltà dell'azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione normale. Per i turnisti, il recupero potrà avvenire anche in giorni festivi, con il pagamento sempre della sola retribuzione normale.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall'articolo precedente.
I recuperi avverranno entro 30 giorni e per gli operai giornalieri per non più di un'ora al giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-13