CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 17
ASSENZE
In vigore dal 22 dic 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
La comunicazione dell'assenza per malattia deve essere fatta all'azienda entro il giorno successivo alla assenza salvo casi individuali di impossibilità, e la malattia, dovrà essere giustificata al datore di lavoro con il certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-17