CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 20

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 22 dic 1960
La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente è stabilita, per ciascun anno, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque in casi eccezionali il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal contratto nonché i periodi di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia. Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-20

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