CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 25

TUTELA DELLA MATERNITA

In vigore dal 22 dic 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salve le eccezioni previste dall' della legge 26 agosto 1950, numero 860; Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto a norma di legge, ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione. - Per la corresponsione di tale indennità si applicano le norme di legge. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà, computato ai fini della anzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma, presente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà, loro conservato il posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-25

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