CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 19

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 22 dic 1960
Nel caso di matrimonio compete agli operai di ambo i sessi un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi, elevabile, a richiesta degli interessati, fino a dodici giorni. Agli operai di ambo i sessi spetterà un compenso pari ad otto giorni di retribuzione globale fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi quanto corrisposto dall'Istituto di previdenza sociale a tale titolo in base all'accordo interconfederale vigente in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-19

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