CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 19
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 22 dic 1960
Nel caso di matrimonio compete agli operai di ambo i sessi un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi, elevabile, a richiesta degli interessati, fino a dodici giorni.
Agli operai di ambo i sessi spetterà un compenso pari ad otto giorni di retribuzione globale fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi quanto corrisposto dall'Istituto di previdenza sociale a tale titolo in base all'accordo interconfederale vigente in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-19