CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 21

TRASFERTE

In vigore dal 22 dic 1960
All'operaio in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo