CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 16

FERIE

In vigore dal 22 dic 1960
L'operaio dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, al seguente periodo di riposo compensato con la retribuzione globale di fatto riferita ad otto ore giornaliere: 12 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 6 anni compiuti; 14 giorni lavorativi per anzianità da oltre 6 anni fino a 14 anni compiuti; 16 giorni lavorativi per anzianità da oltre 14 anni fino a 20 anni compiuti; 18 giorni lavorativi per anzianità oltre i 20 anni. Per gli apprendisti si applicano le norme di legge sull'apprendistato. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, all'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere all'operaio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio. In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (vedi chiarimenti a verbale). Si computano come servizio, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie: i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti previsti dall', per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall'accordo interconfederale e per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi tre nell'anno. L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse in via continuativa salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-16

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