CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 23
MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 22 dic 1960
L'operaio assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia sino ad un massimo così stabilito:
6 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti;
8 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda da 5 anni a 15 anni compiuti;
10 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda dai 16 anni in poi.
Qualora la malattia perduri oltre il termine suddetto è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto ed una indennità pari al periodo di preavviso.
Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto, su richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.
Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di accertare la malattia stessa, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso con detrazione di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia.
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-23