CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 18
PERMESSI
In vigore dal 22 dic 1960
All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi agli operai, che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.
Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione è dovuta all'operaio. Le ore perdute potranno essere recuperate. Per gli operai giornalieri il recupero non potrà avvenire in giorni festivi.
Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali serali saranno concessi i permessi per frequentarle, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-18