CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 22
TRASFERIMENTI
In vigore dal 22 dic 1960
All'operaio celibe che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda ubicato in diversa località, nel caso che dal trasferimento consegua un effettivo cambiamento di residenza dell'operaio, sarà corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per sè, per la famiglia e per le masserizie ed inoltre una speciale indennità;
In trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese del vitto ed alloggio, limitatamente all'operaio, per la, durata di dieci giorni.
Se l'operaio è coniugato l'indennità sarà, invece, corrisposta una tantum nella misura di quindici giornate della retribuzione globale più due giornate sempre della retribuzione globale per ogni familiare a carico e convivente che con lui si trasferisce.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-22