Art. 21 · TRASFERTE
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 21

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TRASFERTE

In vigore dal 22 dic 1960
All'operaio in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-21