CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 31
INDUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 22 dic 1960
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, dei pesilibra e cartiere, ad usura notevole di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-31