CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 28
PASSAGGIO DI MANSIONI
In vigore dal 22 dic 1960
L'operaio in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da, quelle cui è normalmente adibito, compatibilmente con le capacità tecniche e l'idoneità fisica dell'operaio alle nuove mansioni.
All'operai che viene adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello dallo stesso normalmente percepito sarà corrisposto, limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta mansione superiore.
Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio nella nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, servizio alle armi, ed altri motivi contemplati dal presente contratto.
All'operaio che viene adibito a mansioni retribuite con salario inferiore, sarà conservata, la normale retribuzione della mansione di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-28