CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 29
DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI
In vigore dal 22 dic 1960
Alle donne che esplicano mansioni che tradizionalmente sono svolte da maestranze maschili a parità di condizione di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-29