CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 30

CORRESPONSIONE DELLE PAGHE

In vigore dal 22 dic 1960
La paga sarà effettuata settimanalmente o per altro periodo. Qualora sia effettuata per periodo ultra settimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale saranno rimborsate. La paga sarà effettuata mediante buste o prospetti equivalenti sui quali saranno specificati i singoli elementi della paga stessa e delle trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata, a quella indicata nella busta paga, nonché sulla qualità, della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-30

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