CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 32

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 22 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi del successivo o le sue dimissioni, dovranno aver luogo, di regola il sabato, con un preavviso di due settimane (12 giorni). Il preavviso deve essere dato, di regola, per iscritto. In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la paga per le ore lavorative mancanti al componimento del preavviso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo