CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 32
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 22 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi del successivo o le sue dimissioni, dovranno aver luogo, di regola il sabato, con un preavviso di due settimane (12 giorni).
Il preavviso deve essere dato, di regola, per iscritto.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la paga per le ore lavorative mancanti al componimento del preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-32