CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 39
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
In vigore dal 22 dic 1960
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
a) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dall'articolo precedente; salvo perù il diritto dell'azienda di operare sulla indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo risarcimento danni;
b) introduzione nello stabilimento di persone estratte senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo;
c) recidiva nella medesima mancanza di cui all'articolo precedente che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
d) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
1) insubordinazione grave verso i superiori;
2) furto;
3) danneggiamento volontario o con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
4) risse nello stabilimento;
5) reati di cui alla lettera d) commessi nell'ambito aziendale;
6) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-39