CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 39
48 / 126LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
In vigore dal 22 dic 1960
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
a) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dall'articolo precedente; salvo perù il diritto dell'azienda di operare sulla indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo risarcimento danni;
b) introduzione nello stabilimento di persone estratte senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo;
c) recidiva nella medesima mancanza di cui all'articolo precedente che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
d) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
1) insubordinazione grave verso i superiori;
2) furto;
3) danneggiamento volontario o con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
4) risse nello stabilimento;
5) reati di cui alla lettera d) commessi nell'ambito aziendale;
6) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-39