Art. 39 · LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 39

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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

In vigore dal 22 dic 1960
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di: a) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dall'articolo precedente; salvo perù il diritto dell'azienda di operare sulla indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo risarcimento danni; b) introduzione nello stabilimento di persone estratte senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo; c) recidiva nella medesima mancanza di cui all'articolo precedente che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni; d) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di anzianità gli operai colpevoli di: 1) insubordinazione grave verso i superiori; 2) furto; 3) danneggiamento volontario o con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione; 4) risse nello stabilimento; 5) reati di cui alla lettera d) commessi nell'ambito aziendale; 6) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-39