CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 37
TRAPASSO DI AZIENDA
In vigore dal 22 dic 1960
In caso di trapasso dell'azienda, ore non si dia luogo al licenziamento collettivo con l'applicazione delle norme di cui all', l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-37