CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 36
LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE DI AZIENDA
In vigore dal 22 dic 1960
Nel caso di licenziamento collettivo per liquidazione, trasformazione o cessazione di azienda (escluso il fallimento o la liquidazione forzata) l'operaio avrà diritto ad un preavviso di quattro settimane (24 giorni), alla normale indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-36