CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 35
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 22 dic 1960
In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianeità e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 dei Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-35