CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 33
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 22 dic 1960
All'operaio licenziato non ai sensi dell' sarà corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianità; ininterrotta maturata presso l'azienda a partire dal 1 maggio 1947, una indennità, nella seguente misura riferita ad otto ore giornaliere:
fino ai 5 anni, 6 giorni di retribuzione globale;
oltre i 5 e fino ai 10 anni, 9 giorni di retribuzione globale;
oltre i 10 e fino ai 15 anni, 12 giorni di retribuzione globale; oltre i 15 anni, 15 giorni di retribuzione globale.
Per l'anzianità maturata antecedentemente al 1 maggio 1947 l'indennità sarà corrisposta soltanto nella misura di due giornate di retribuzione globale per ogni anno compiuto Agli effetti del computo delle misure di indennità pieviste dal presente articolo per l'anzianità, maturata dal 1 maggio 1947, verrà considerata l'anzianità ininterrotta presso l'azienda maturata nel periodo precedente alla data predetta.
Dopo il primo anno di anzianità ininterrotta, le frazioni di anno, verranno computate a bimestri interi.
All'operaio che, rimasto ininterrottamente in servizio presso la stessa azienda, sia stata liquidata l'indennità di licenziamento per passaggio di categoria, in conformità del penultimo comma dell' del contratto nazionale 9 maggio 1937, la indennità di licenziamento verrà calcolata in base alla effettiva anzianità indipendentemente dalla interruzione per passaggio di categoria detraendo peraltro dall'ammontare della indennità stessa quanto precedentemente percepito a detto titolo per passaggio di categoria.
L'importo dell'indennità di anzianità dovrà essere maggiorato dell'8% per incidenza gratifica natalizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-33