Art. 31 · INDUMENTI DI LAVORO
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 31

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INDUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 22 dic 1960
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, dei pesilibra e cartiere, ad usura notevole di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-31